Statuto
Art. 1 - Costituzione
- E’ costituita l’Associazione privata di fedeli “Collegamento Nazionale Santuari” (CNS), che riunisce i Rettori dei Santuari italiani, a norma del Codice di Diritto Canonico e del presente Statuto.
- L’Associazione ha sede legale presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, via del Santuario n. 10 – 00134 Roma
Art. 2 - Finalità
Alla luce della pietà popolare che si rileva nei Santuari come «autentica espressione dell’azione missionaria spontanea del Popolo di Dio», che si esprime attraverso una tradizione di preghiera, di devozione e di affidamento alla misericordia di Dio, l’Associazione persegue le seguenti finalità:
- contribuire all’opera di evangelizzazione della Chiesa attraverso la proclamazione della Parola di Dio, la celebrazione dei Sacramenti, in particolare la Riconciliazione e l’Eucaristia, e la testimonianza della carità;
- sostenere il cammino di fede nei credenti in Cristo Gesù e coltivare un generoso stile di vita cristiana alla scuola della Vergine Maria e dei Santi protettori dei Santuari;
- favorire un aggiornamento costante dei Rettori e degli Operatori dei Santuari e la recezione degli orientamenti del Magistero pontificio e della Conferenza Episcopale Italiana sulle tematiche riguardanti la vita e l’impegno pastorale dei Santuari;
- promuovere, salvi l’autonomia e il carisma di ogni Santuario, esperienze e iniziative pastorali comuni a servizio della Chiesa e della crescita spirituale dei fedeli;
- essere strumento di coordinamento e di sostegno delle attività dei Santuari al fine di raggiungere i migliori obiettivi del loro servizio spirituale e pastorale.
Art. 3 - Attività
L’Associazione svolge tutte le attività necessarie a raggiungere le finalità espresse all’articolo 2.
A tale scopo:
- programma e organizza:
a) un Convegno annuale dei Rettori e degli Operatori dei Santuari italiani;
b) raduni nazionali e/o regionali di fedeli per celebrare e diffondere la devozione a Maria e ai Santi, in tempi e luoghi importanti per la tradizione cristiana e per la pietà popolare;
c) incontri di orientamento per la produzione, e diffusione dell’arte sacra e per incrementare la qualità artistica di altri strumenti utili alla devozione popolare;
d) seminari di studio per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei beni culturali inerenti ai Santuari e la promozione di iniziative culturali a sostegno dell’evangelizzazione;
e) corsi di orientamento e di formazione in ordine all’accoglienza dei pellegrini nei Santuari;
f) convegni di pastorale liturgica con speciale riferimento ai luoghi di culto quali sono i Santuari. - cura la comunicazione attraverso il sito internet “Collegamento Nazionale dei Santuari” e l’uso dei social media per favorire la conoscenza dell’Associazione e dei singoli Santuari e per informare sulle loro attività.
Art. 4 - Adesione
- Possono aderire all’Associazione tutti i Rettori dei Santuari italiani, che condividano le finalità dell’Associazione e ne accettino le modalità di partecipazione e di organizzazione interna;
- Per diventare Soci effettivi si richiede il decreto di nomina a Rettore da parte dell’Autorità Ecclesiastica, l’iscrizione del Santuario e il versamento della quota annuale.
- I membri dell’Associazione collaborano alla realizzazione degli scopi statutari e osservano le direttive degli organi di governo.
- Gli aderenti possono lasciare liberamente l’Associazione presentando al Presidente le proprie dimissioni. I Soci effettivi cessano automaticamente di esserlo:
a) per decadenza del decreto di nomina a Rettore;
b) per mancato versamento prolungato della quota associativa annuale; - I Rettori che hanno concluso il loro servizio e altre figure ritenute benemerite dall’Associazione, possono essere nominati dal Consiglio Direttivo “Soci Onorari”. I Soci Onorari partecipano senza diritto di voto a tutte le attività dell’Associazione.
Art. 5 - Organi di governo
Gli organi di governo dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea Generale
b) Il Presidente
c) Il Consiglio Direttivo
- L’Assemblea Generale è composta dai Rettori dei Santuari, Soci effettivi dell’Associazione o da persone delegate legittimamente dai Rettori. È convocata una volta all’anno dal Presidente con preavviso di almeno due mesi. Essa è valida se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea è sempre valida, indipendentemente dal numero dei convenuti.Spetta all’Assemblea Generale:
a) svolgere un’azione propositiva e consultiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli articoli 2 e 3;
b) eleggere il Presidente;
c) eleggere i cinque membri del Consiglio Direttivo;
d) approvare il Bilancio annuale. - Il Presidente è il legale rappresentante del1’Associazione. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. È il garante della realizzazione dei programmi e degli orientamenti dell’Assemblea Generale e dell’attuazione delle disposizioni del Consiglio Direttivo.Spetta al Presidente:
a) presiedere l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo;
b) curare i rapporti del1’Associazione con gli organi competenti della Santa Sede, della Conferenza Episcopale Italiana e delle Diocesi;
c) promuovere e coordinare il lavoro associativo;
d) favorire eventuali collaborazioni con Istituzioni ed Enti civili, al fine di perseguire le finalità dell’Associazione
e) nominare, il Segretario, confermare i Delegati regionali e i 4 Coordinatori interregionali (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud).
f) qualora il Presidente fosse impedito o decada dal suo incarico di Rettore del Santuario, subentrerà al suo posto fino al termine del mandato, il membro del Consiglio Direttivo che ha ottenuto più voti. - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale per un quinquennio. I Consiglieri possono essere rieletti per un secondo mandato.Spetta al Consiglio Direttivo deliberare a maggioranza assoluta riguardo:
a) le modalità di esecuzione delle direttive dell’Assemblea;
b) l’organizzazione delle attività dell’Associazione;
c) la valutazione pastorale e amministrativa dei progetti che l’Associazione intende realizzare;
d) la predisposizione di eventuali Regolamenti interni all’Associazione, previa approvazione dell’Assemblea Generale.
e) eleggere il Tesoriere e il responsabile delle comunicazioni dell’Associazione;
f) qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo fosse impedito o decada dal suo incarico di Rettore del Santuario, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti che ha ottenuto più voti.
Art. 6 - I Delegati regionali e i Coordinatori interregionali
I Rettori di ogni Regione eleggono un loro Delegato che resta in carica un quinquennio, tranne che non sia trasferito ad altro incarico o impossibilitato a continuare il suo mandato. Sono eleggibili solo i Rettori iscritti regolarmente al CNS e possono essere rieletti per un secondo mandato.
Spetta al Delegato coordinare e promuovere le finalità dell’Associazione nella Regione, in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo per l’attuazione dei programmi dell’Associazione.
Tra i Delegati regionali vengono eletti 4 Coordinatori interregionali, per le regioni di Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud, così da favorire una maggiore coesione e sostegno a livello territoriale.
Qualora un Delegato regionale o un Coordinatore interregionale decada dal suo incarico di Rettore del Santuario, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti.
Circa l’ufficio e le competenze de Delegato regionale e del Coordinatore interregionale si rimanda al Regolamento interno.
Art. 7 - Il Segretario
Il Segretario cura il servizio di informazione dell’Associazione, predispone i supporti tecnici delle Assemblee Generali e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i rispettivi verbali. Può avvalersi di eventuali collaborazioni esterne.
Art. 8 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione ordinaria dell’Associazione; riscuote le quote associative, cura la gestione economica dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo. Provvede al rimborso spese degli aventi diritto. Redige con il Consiglio il bilancio dell’Associazione e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale.
L’anno finanziario decorre dal 1° agosto al 31 luglio.
Art. 9 - L'Assistente ecclesiastico
L’Assistente ecclesiastico è un Vescovo nominato dal Dicastero competente della Santa Sede e dura in carica cinque anni.
L’Assistente ecclesiastico accompagna il cammino dell’Associazione partecipando alle sue attività e presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere diritto di voto.
Art. 10 - Gestione economica
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali e da libere oblazioni dei soci e di benefattori. L’Associazione non ha fini di lucro e non svolge attività commerciali. I Soci ordinari collaborano alla realizzazione delle attività che l’Associazione si propone. Le entrate sostengono le spese necessarie per le iniziative approvate dal Consiglio Direttivo.
- Le cariche assunte dai membri degli organi statutari sono esercitate a titolo di volontariato gratuito. I Consiglieri, i Delegati Regionali e i Coordinatori interregionali possono chiedere un rimborso delle spese sostenute per le riunioni del Consiglio e per le attività inerenti all’Associazione.
Art. 11 - Disposizioni finali
- Regolamento Interno. L’eventuale Regolamento Interno dell’Associazione, una volta approvato dall’Assemblea Generale dei Soci, sarà portato all’attenzione del Dicastero competente della Santa Sede per la sua omologazione.
- Interpretazione delle norme statutarie. Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alla normativa del Codice di Diritto Canonico e del Codice Civile Italiano in materia di associazioni.
- Modifiche dello Statuto. Le proposte di modifica al presente Statuto verranno presentate dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Generale per l’accettazione, secondo quanto previsto dal Diritto. Esse saranno sottoposte al Dicastero competente della Santa Sede per la debita approvazione.
- Scioglimento dell’Associazione. L’eventuale scioglimento, a motivo del venir meno della natura e delle finalità dell’Associazione, deve essere deliberato dall’Assemblea Generale, con maggioranza assoluta dei presenti, e ratificato dal Dicastero competente della Santa Sede. I beni dell’Associazione, saranno devoluti, fatti salvi i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti, ad Istituzioni con finalità analoghe, indicate dallo stesso Dicastero.
REGOLAMENTI
Circa le votazioni dell’Assemblea Generale
Tra i doveri dell’Assemblea Generale (cfr art. 5, § 1 dello Statuto) c’è quello di eleggere il Presidente Nazionale CNS e i cinque membri del Consiglio Direttivo. Questo Regolamento intende precisare alcune norme relative alla procedura elettorale.
- Sono elettori ed eleggibili unicamente i Rettori iscritti al CNS. Impossibilitati alla presenza, i soci Rettori, possono delegare per iscritto un collaboratore anche non presbitero. La delega va esibita al Segretario prima delle operazioni di voto.
- Il Segretario provvede a tutto ciò che serve per espletare le operazioni di voto. Sceglie nell’Assemblea due scrutatori. Redige il verbale delle votazioni. Il Presidente dell’Associazione modera i lavori assembleari e verifica che tutte le operazioni di voto siano svolte correttamente.
- La prima votazione è per eleggere il Presidente. Viene eletto con maggioranza qualificata dei due terzi dell’Assemblea. Se dopo il secondo scrutinio nessun candidato ha raggiunto la maggioranza qualificata, si procede nei successivi scrutini con maggioranza assoluta (meta più uno). Se anche in questo caso nessun candidato raggiunge il quorum della metà più uno, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età. Il segretario comunica all’Assemblea l’esito finale delle votazioni, chiede all’interessato l’accettazione e lo proclama eletto.
- Per l’elezione dei Consiglieri si procede a un nuovo scrutinio; restano eletti i cinque Rettori che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. Il Segretario comunica l’esito finale delle votazioni, ne chiede l’accettazione e li proclama all’Assemblea.
- Il primo dei Consiglieri eletti detiene la carica di Vice Presidente.
Circa la figura del Delegato Regionale
Nel corso degli anni sono emersi sempre più nell’Associazione l’importanza e il ruolo del Delegato Regionale cui spetta, come recita l’articolo 6 dello Statuto del Collegamento Nazionale Santuari, il compito di «coordinare e promuovere le finalità dell’Associazione nella Regione in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo Nazionale per l’attuazione dei programmi dell’Associazione». Questo Regolamento, pertanto, intende declinare con maggiore attenzione il ruolo e i compiti del Delegato Regionale per farne emergere con più evidenza la funzione.
Il Delegato Regionale
Art. 1 – Il Collegamento Nazionale Santuari istituisce, attraverso il Delegato Regionale, il suo naturale legame con i Rettori di ogni Regione. Il Delegato Regionale promuove le condizioni necessarie per un rapporto di condivisione stabile tra il Consiglio Direttivo Nazionale, i Rettori e gli Operatori pastorali dei Santuari della propria regione.
Elezione del Delegato Regionale
Art. 2 – Il Delegato Regionale è eletto dall’Assemblea regionale dei Rettori dei Santuari iscritti al CNS a maggioranza semplice e resta in carica cinque anni e può essere rieletto per un secondo mandato. La sua elezione è comunicata alla Segreteria nazionale del CNS, tramite verbale, firmato dal Delegato Regionale che presiede l’Assemblea. In caso di assenza, ogni Rettore può delegare per iscritto un suo rappresentante all’Assemblea.
Art. 3 – In mancanza del Delegato Regionale, sarà compito del Presidente CNS, sentito il parere del Direttivo nazionale, nominare uno dei Rettori come “incaricato regionale ad tempus”.
Art. 4 – Il Presidente CNS informerà dell’elezione a Delegato Regionale e della nomina a Incaricato Regionale l’Ordinario della diocesi di appartenenza o il Superiore Provinciale, trattandosi di un religioso, e il Presidente della Conferenza Episcopale Regionale.
Art.5 – Il Delegato Regionale, sentito il parere dell’Assemblea regionale, può avvalersi della collaborazione di un vice (o segretario), che può scegliere anche tra gli Operatori pastorali.
Compiti del Delegato Regionale
Art. 6 – È compito del Delegato Regionale:
-
- promuovere, almeno due volte l’anno, assemblee regionali o convegni tra i Rettori della Regione per favorire riflessioni, confronti ed iniziative in vista di una comunione sempre più solida e percorsi pastorali condivisi;
- adoperarsi perché cresca il numero delle adesioni al CNS tra i Santuari della Regione;
- suscitare, d’accordo con i Rettori, iniziative formative per gli operatori pastorali dei Santuari;
- intrattenere rapporti con il Vescovo incaricato per i Santuari della propria Conferenza Episcopale Regionale informandolo delle attività del CNS regionale e invitandolo a partecipare, insieme all’Ordinario del luogo, ai lavori delle Assemblee regionali;
- confrontarsi con il Coordinatore per le aree interregionali (Nord-Ovest; Nord-Est; Centro e Sud), sulle problematiche inerenti la promozione e lo sviluppo del CNS in regione e relativi progetti e iniziative;
- partecipare al Convegno Nazionale annuale, promuovendo la presenza dei Rettori e Operatori Pastorali dei Santuari della Regione. Su invito del Presidente del CNS partecipa anche agli incontri tra il Direttivo nazionale e i Delegati o Incaricati Regionali;
- aggiornare l’elenco dei Santuari della Regione iscritti al CNS, con una scheda conoscitiva, con i recapiti telefonici e di posta elettronica, gli indirizzi civici e le informazioni più significative su ciascuno di essi (introduzione storica, eventi più significativi), da inviare alla Segreteria nazionale CNS, favorendo contemporaneamente la stampa di un sussidio/dépliant contenente i dati della scheda di ciascun Santuario.
Circa la figura del Coordinatore interregionale
Negli ultimissimi anni della vita associativa, per rendere più concreto, efficace e visibile il rapporto di collaborazione tra Delegati Regionali e il Consiglio Direttivo Nazionale si è ritenuto opportuno affiancare ad essi la figura di un Coordinatore interregionale. Questo Regolamento, pertanto, ne intende chiarire il ruolo e la funzione.
Il Coordinatore interregionale
Art. 1 – Il Collegamento Nazionale Santuari, per favorire una maggiore coesione e sostegno a livello territoriale dell’attività dei Delegati regionali (cfr. Statuto, art.6) , istituisce la figura del Coordinatore interregionale, secondo la suddivisione in aree geografiche del Paese: Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria); Nord-Est (Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto e Emilia-Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche, Abbruzzo, Molise, Lazio e Sardegna) e Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia).
Elezione del Coordinatore interregionale
Art. 2 – Il Coordinatore interregionale è eletto dall’Assemblea dei Delegati regionali dell’area geografica di appartenenza a maggioranza semplice e resta in carica cinque anni e può essere rieletto per un secondo mandato. La sua elezione è comunicata alla Segreteria nazionale del CNS, tramite verbale, firmato dal Delegato regionale che presiede l’Assemblea. In caso di assenza, ogni Delegato regionale può a sua volta delegare per iscritto un suo rappresentante all’Assemblea tra i Delegati regionali dell’area geografica di appartenenza.
Art. 3 – In mancanza del Coordinatore interregionale, sarà compito del Presidente CNS, sentito il parere del Direttivo nazionale, nominare uno dei Delegati regionali dell’area geografica di appartenenza come “coordinatore interregionale ad tempus”.
Compiti del Coordinatore interregionale
Art. 4 – È compito del Coordinatore interregionale:
-
- promuovere le condizioni necessarie per una comunione sempre più solida e percorsi pastorali condivisi tra i Delegati regionali dell’area geografica di appartenenza;
- confrontarsi con i Delegati regionali sulle problematiche inerenti la promozione e lo sviluppo del CNS nelle aree geografiche di appartenenza e relativi progetti e iniziative.